Diritto di famiglia, persone e minori

Lo Studio Silvestroni & Partners offre assistenza e difesa delle persone e dei minori nella fase della crisi della famiglia nata da coppia unita in matrimonio o da coppia unita di fatto.

Famiglia da coppia unita da matrimonio

Il matrimonio è definito nell’articolo 29 della Costituzione come l’atto con cui due persone, di sesso opposto, rendono pubblica la loro volontà di concretizzare una comunione spirituale e materiale di vita. Ed è “ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”. Può essere celebrato in presenza dell’ufficiale di stato civile o in chiesa.
  • Separazione consensuale e giudiziale, divorzio congiunto o giudiziale;
  • Annullamento del matrimonio;
  • Modifiche delle condizioni di separazione e divorzio per mutamento delle circostanze di fatto consensuale e giudiziale; modifiche a seguito di azioni ex art. 709 ter cpc contro il genitore inadempiente; revoca del mantenimento; revoca dell'assegnazione della casa familiare;
  • Procedura di negoziazione assistita nelle separazioni, nei divorzi e nelle modifiche delle condizioni di separazione e divorzio;
  • Annullamento del matrimonio religioso;
  • Deliberazione congiunta e giudiziale della sentenza di nullità del matrimonio religioso.

Famiglia da coppia di fatto

La famiglia di fatto, a differenza di quella legittima, è costituita da persone che, pur non essendo legate tra loro da alcun vincolo matrimoniale, convivono insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione. In essa manca un atto formale (il matrimonio) a cui ricollegare il rapporto per qualificarlo giuridicamente e viene, pertanto, ricompresa in quelle “formazioni sociali” tutelate dall’art. 2 della Costituzione.

  • Azioni per affidamentro e mantenimento dei figli di genitori non coniugati;
  • Assegnazione della casa familiare e revoca dell'assegnazione;
  • Modifiche delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli.

Responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale è stata introdotta dal d.lgs. 154\2013   che ha riscritto gli articoli art. 315 e ss. del codice civile. Da un lato ha meglio individuato i doveri dei genitori verso i figli, e dall’altro ha puntualizzato i doveri dei figli verso i loro genitori.
Notiamo che la responsabilità genitoriale si ha in tutti i casi in cui vi siano dei figli, prescindendo dal fatto che questi siano nati all’interno o al di fuori del matrimonio.

La responsabilità genitoriale ha quindi sostituito la vecchia potestà dei genitori.

Attualmente, quindi, i reciproci diritti e doveri dei figli e dei genitori sono disciplinati in due pari diverse del codice civile, e cioè dall’art. 315 all’art. 337 octies,  e dall’art. 143 al 148, che disciplinano in generale i diritti e doveri che nascono dal matrimonio, tra i quali spiccano quelli verso i figli.
Non è quindi possibile parlare compiutamente dei diritti e doveri dei coniugi se prima non si analizza la responsabilità genitoriale.

  • Consulenza e assistenza nella crisi della genitorialità;
  • Procedimenti di limitazione, sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale; procediemento di reintegra nella responsabilità genitoriale;
  • Procedimenti ex art. 709 ter c.p.c. contro il genitore inadempienti o stacolante il rapporto con l'altro.

Tutela dei minori e delle relazioni familiari

Lo Studio Silvestroni & Partners fornisce consulenza ed assistenza anche in materia di tutela dei diritti dei minori e delle relazioni familiari.
A mero titolo esemplificativo rientrano nell’ambito di tale materia i seguenti istituti:

  • Tutela della bigenitorialità;
  • Tutela delal relazione dei minorenni con gli ascendenti;
  • Ricorsi per la disciplina della relazione dei minorenni con gli ascendenti in caso di separazione dei genitori.

Violenze e illecito endofamiliare

La violenza psicologica e fisica, un tradimento grave o un atto volto a creare un danno all’integrità psicofisica del coniuge, del convivente, della parte di un’unione civile, il disinteresse morale o materiale verso un figlio.
I casi sono numerosi e diversi l’uno dall’altro.
Per le conseguenze dannose derivanti da tali atti illeciti, nelle aule giudiziarie viene spesso accolta la domanda di risarcimento per il danno ricevuto.
Il danno endofamiliare comprende anche tutti quegli illeciti che coinvolgono il rapporto tra genitori e figli, con particolare riferimento alla violazione delle regole sulla bigenitorialità, da cui nasce il fenomeno della privazione genitoriale.
  • Tutela civile e penale nei casi di violenze, absi e illeciti endofamiliari;
  • Azioni di risarcimento del danno endofamiliare

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